Chi stabilisce il valore della lauree italiane? Chi ha detto che un laureato con 110 e lode alla Bocconi ha più possibilità di trovare lavoro rispetto ad un laureato con la stessa votazione di un altro ateneo? Per evitare le ambiguità e le discriminazioni che si manifestano da sempre in ambito universitario, è arrivato anche in Italia il tanto discusso “bollino di qualità”, ovvero un sistema di valutazione degli atenei al fine di migliorare e valorizzare il sistema universitario. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, ha firmato il decreto che definisce il nuovo sistema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico sia dei corsi sia delle sedi degli atenei italiani. Questo provvedimento è, in pratica, il completamento della legge 240, meglio nota come riforma Gelmini.
Il bollino di qualità previsto dal decreto ministeriale firmato pochi giorni fa, riguarda sia gli atenei pubblici che quelli privati, comprese quelle telematiche. Questo decreto prevede dei parametri oggettivi per valutare un corso di laurea e ogni singolo ateneo. I criteri di valutazione saranno: la didattica, l’organizzazione interna, la distribuzione delle sedi, i corsi di studio, le strutture, le aule, le biblioteche, i supporti tecnologici e la sostenibilità finanziaria. Spetterà poi all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) tenere sotto controllo tali attività di giudizio. D’altronde l’Italia (come al solito!) è stata l’ultima ad adottare questo tipo di iniziativa: sistema di valutazione simili, infatti, erano già in vigore da anni negli altri paesi dell’Unione Europea!
Per ottenere l’accreditamento iniziale, ovvero l’autorizzazione da parte del Miur ad attivare i corsi di studio, aprire sedi universitarie o istituire nuovi atenei, gli atenei italiani dovranno rispettare determinati requisiti. In seguito, la loro permanenza anche nella fase successiva, sarà accertata tramite un’accreditamento periodico, strettamente correlato al raggiungimento di altri standard di qualità ed efficienza. In quest’ultimo caso, in particolare, verranno tenuti in considerazione i risultati ottenuti dalle singole università nel settore della Ricerca e della Didattica. In ogni caso, il decreto prevede che il bollino di qualità debba essere rinnovato ogni 5 anni per le sedi universitarie e almeno ogni 3 anni per i corsi di studio. In Italia, ai fini della valutazione e dell’accreditamento, avranno una notevole importanza le visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e l’analisi della relazione annuale redatta dai Nuclei di Valutazione Interna. Inoltre, determinanti ai fini della valutazione saranno pure le attività di controllo della didattica e della ricerca svolte da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità dell’università e le valutazioni fornite dagli stessi studenti.
Lascia un commento